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Il compenso dovuto per le prestazioni professionali del Tributarista

Il diritto al compenso - Le tariffe professionali - Parere dell'associazione professionale - Attività che non danno diritto al compenso

1. Premessa 

Art. 15 - Indennità

Il compenso dovuto per l'opera prestata dal tributarista è stato involontariamente il protagonista di tanta giurisprudenza sorta sulla legittimità della professione appunto di tributarista. In sostanza chi non intendeva pagare una parcella andava dall'avvocato, il quale tranquillizzava il cliente moroso dicendo che anche se aveva ricevuto una qualificata prestazione professionale nulla avrebbe dovuto pagare, in quanto esiste un articolo del codice civile, precisamente il 2231, che dispone ''Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione'.
Ovviamente si era nella convinzione che la consulenza fiscale, essendo materia riservata in esclusiva ai dottori commercialisti e ai ragionieri, richiedesse per il suo esercizio l'obbligo dell'iscrizione ai corrispondenti albi professionali, nonostante il chiaro dettato di legge (L. 28 dicembre 1952, n. 3060): ''Il Governo è delegato a provvedere alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati: a) la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva'.
è una storia che comincia subito dopo la richiamata riforma dell'ordinamento delle professioni di commercialisti e Ragioniere, convinzione subito smontata dai giudici di legittimità, tra le prime pronunce si segnala la Cass. Civ. sez II, 10/05/1957, n.1651, che sentenzia: ''...Invece, le altre attività (diverse da quelle di contenzioso tributario) che si concretizzano in prestazioni di consulenza tributaria, senza conferimento di rappresentanza, non essendo per il loro esercizio necessaria alcuna iscrizione in appositi albi o elenchi, restano sul piano di ogni altra prestazione d'opera intellettuale. E, conseguentemente, in applicazione della regola generale della libera esplicazione dell'attività lavorativa, la mancata iscrizione in un albo professionale non dà luogo ad un difetto di capacità nel prestatore d'opera contraente'.
La dottrina del tempo (cfr A. Muratti ) cosi commentava: ''Questa sentenza, che non è la prima del genere, dovrebbe servire a scoraggiare i tentativi, poco originali, di quei clienti, che, dopo aver sollecitato e usufruito delle prestazioni di cui avevan bisogno e per cui hanno scelto liberamente chi hanno creduto, venuto il momento di pagare il conto, cercano il pelo nell'uovo, chiedono diplomi e consultano albi, tirando a non altro che saldare la partita senza cacciare una lira, anzi, se possibile, richiamando quelle poche che, per avventura, avessero già fuori '. L'autore prosegue: ''Occorre qui rammentare la sentenza 14.7.1955 della Corte suprema n.2233 (Foro it., Rep. 1956, voce Avvocato e procuratore, n. 6) la quale insegnò che "il divieto di esercizio delle funzione di avvocato e procuratore a coloro che non siano iscritti negli albi professionali si riferisse solo alle funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio, mentre, anche ai non iscritti in tali albi, è lecito prestare opere di consulenza giuridica e amministrativa, con diritto a compenso"'.
Il trucchetto faceva presa nei primi gradi di giudizio, si arenava però allorquando la questione veniva sottoposta ai giudici di legittimità. (per un esame completo si rinvia ad un commento dello scrivente alla famigerata sentenza n. 1151, di prossima pubblicazione). Nonostante ciò si è andati avanti per molto tempo, il motivo va ricercato nell'assenza di rischio per chi prende l'iniziativa: o si trincera dietro l'Ordine professionale ("che non paga pegno"), oppure sollecitando l'avvio d'ufficio del reato di cui all'art. 348 c.p. con semplici esposti, ma difficilmente la parte ha il coraggio di querelare personalmente il professionista ritenuto abusivo, visto che riceverebbe come rimando una bella querela per offese all'onore e al decoro, come tutelate dagli artt 594 e 595 c.p.
Tornando al nostro discorso sul compenso, deve essere affrontato sotto tre profili:
è sempre e comunque dovuto da chi ha ricevuto la prestazione (Art. 2233 c.c.);
è dovuto solo se il committente si arricchimento senza causa e se non esiste altra tutela giuridica (Art. 2041 c.c.);
non è mai dovuto per esercizio abusivo della prestazione(Art. 2231 c.c.).


2. Diritto al compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (1)](Cfr Artt. 1657, 1709, 1755, 2225) (1).
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
(1) L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali
Di seguito si propongono alcune specifiche, supportate dalla giurisprudenza.

2.1. Diritto al compenso: tariffe professionali

In materia di prestazione d'opera intellettuale, il diritto del professionista ad un giusto compenso di cui all' art. 2233 cod. civ. si ricollega alle regole fondamentali scaturenti dalla carta costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per d'opera intellettuale viene usato il termine compenso, per differenziarlo dal corrispettivo usato per la semplice prestazione d'opera, in quanto i difficile da valutare in precisi termini economici vista la prestazione appunto intellettuale, ecco anche il significato che " la sua misura deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", quali criterio ultimo per determinarlo.

Una piccola nota sulle origini del termine onorario, termine alternativo a compenso.Il compenso di certi professionisti del tempo, dotati di elevata cultura e preparazione, era gratuito e gli stessi si ritenevano "onorati" di aver effettuato tale prestazione. In sostanza l'onorario corrispondeva ad una parcella gratuita. Come in tutti i tempi, Vangelo permettendo, nessuno "dà niente per niente", infatti le prestazioni con onorario erano rivolte a persone che in qualche modo introducevano il professionista nel jet set di allora, con la conseguente notorietà, che potevano poi usare anche per ragioni politiche.
L'art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione del compenso per le prestazioni di opera intellettuale considerando:

    - in primo luogo, la convenzione che sia intervenuta in proposito tra le parti,
    - poi, in mancanza di convenzione, le tariffe o gli usi,
    - ed infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, la determinazione del giudice, il quale deve sentire il parere dell'associazione professionale, peraltro non vincolante(tant'è che il giudice può determinare il CTU per determinare il compenso).

1. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2233 cod. civ., che prevede, nell'ipotesi di determinazione
giudiziale del compenso del professionista, il previo "parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene", essendo finalizzata a garantire alle parti che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo, ha carattere inderogabile quanto al "modus procedendi", anche se non vincola al suddetto parere l'esercizio del potere determinativo del giudice.( Cass.civ. Sez. Lav., sent. n. 6438 del 08-07-1994).
2. In materia disciplinata da tariffe professionali, il giudice è privo del potere di liquidare il compenso del professionista secondo equità e deve provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo le prescrizioni delle tariffe stesse. (Cass.civ. Sez. III, sent. n. 577 del 22-01-1991)
L'art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione del compenso per le prestazioni di opera intellettuale considerando:
3. L'art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti, in difetto alla tariffa o agli usi e in ulteriore subordine rimettendone la determinazione al giudice, previo parere (non vincolante) dell'Associazione professionale. Tuttavia, le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice nella determinazione del concreto ammontare dei compensi sono soltanto quelle fisse (cosiddette tariffe obbligatorie) dato che solo queste sono idonee ad integrare direttamente il contratto, non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata, senza pregiudizio del potere del giudice, nel rispetto dei limiti tariffari, di fissare discrezionalmente il compenso e non quella di riservare, entro tali limiti, la determinazione della somma dovuta dal cliente al professionista medesimo.(Cass.civ. Sez. II, sent. n. 9514 del 30-10-1996).

2.2 Prova del compenso

Il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'"an" del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso.

    Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal professionista. (Cass.civ. Sez. II, sent. n. 5987 del 22-06-1994)
    Vale il principio di diritto all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di onorari professionali, i quali, di norma, non sono determinati al momento dell'incarico, ma possono essere determinati solo dopo che la prestazione professionale sia stata concretamente prestata, alla stregua della entità e qualità della stessa ed in relazione a tariffe che stabiliscono compensi minimi e massimi. Questo quanto deciso dalla Cassazione: "Costituisce obbligazione pecuniaria il debito che sia sorto originariamente come tale, ossia avente ad oggetto sin dalla sua costituzione la prestazione di una determinata somma di danaro ed il cui ammontare sia, pertanto, già fissato al momento in cui l'obbligazione è venuta in essere. Ne consegue che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 cod. civ., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata compiuta sin dall'origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma della citata norma, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (nella specie, la S.C.(Cass.civ. Sez. II, sent. n. 633 del 27-01-1996)".
 

2.3 Parere dell'associazione professionale

L'art. 2233 cod. civ., nello stabilire che la liquidazione del compenso spettante al professionista, in difetto di espressa pattuizione tra le parti, deve essere eseguita a termini di tariffa e, quando questa manchi (o non sia vincolante: cosiddetta tariffa obbligatoria, direttamente integrativa del contratto), essere determinata "ope iudicis", secondo un criterio discrezionale, previo parere obbligatorio(anche se non vincolante) della competente associazione professionale, impone al giudice l'obbligo della richiesta, e della conseguente acquisizione, del detto parere, dal quale egli può, poi, legittimamente discostarsi a condizione di fornire adeguata motivazione e di non ricorrere al criterio dell'equità. (1)
Il potere del giudice di determinare discrezionalmente il compenso del professionista, incontra il duplice limite della richiesta obbligatoria del parere non vincolante dell'associazione professionale cui il professionista appartiene e della necessità di adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione: l'esercizio di tal potere, inoltre, è subordinato alla mancanza di un'intesa fra gli interessati circa la misura del compenso. (2)
(1) (Cass.civ. Sez. II, sent. n. 5111 del 22-05-1998)
(2) (Cass.civ. Sez. II, sent. n. 694 del 22-01-2000)

2.4 Pattuizioni tra le parti

In tema di compenso per attività professionale, la libera negoziabilità di questo, sancita dall'art. 2233 cod. civ. comporta che deve escludersi la possibilità di ricorrere al giudice per una liquidazione, diversa da quella pattuita, del compenso della prestazione di opera intellettuale, quando sia rimasta esclusa la violazione di minimi inderogabili ed accertata la congruità in relazione all'importanza dell'opera stessa e al decoro professionale. (1)
(1) (Cass.civ. Sez. Lav., sent. n. 1899 del 21-02-1987)

    Nella disciplina delle professioni intellettuali, poichè il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., solo in assenza di pattuizione al riguardo (il cui accertamento è riservato al giudice del merito), le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge, riguardanti gli ordinamenti delle singole professioni, sicchè sono illegittime, e vanno disapplicate dal giudice, le disposizioni di un decreto ministeriale che, in mancanza di delega legislativa, prevedano l'inderogabilità mediante contratto dei minimi tariffari. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità della disciplina dell'art. 5 del D.M. 30 marzo 1981, dei minimi tariffari per i consulenti del lavoro, per cui la delega conferita dalla legge 11 gennaio 1979 n. 12 (ordinamento della professione di consulente del lavoro) concerne solo la fissazione dei compensi.(Cass.civ. Sez. Lav., sent. n. 4998 del 30-08-1988).
    Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell'"affectio", nella "benevolentia", come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Al di fuori di questa ipotesi sono nulli i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale. (Nella specie, si è ritenuta la nullità del patto con cui il compenso professionale di un ingegnere per un progetto di lottizzazione era stato subordinato all'approvazione del Comune) (Cass.civ. Sez. II, sent. n. 10393 del 03-12-1994)

3. Nessun compenso per le attività abusive

Art. 2231. Mancanza d'iscrizione.
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [c.c. 2034].

Per il disposto dell'art. 2231 cod. civ. l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio, e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione.
è bene premettere che nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge ( art. 2229, primo comma, cod. civ.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto (come nel caso dei consulenti tributari), ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo da retribuire (1)
(1) Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 9019 del 26-08-1993)
Al fine dell'applicabilità della tariffa professionale per la determinazione del relativo compenso, l'opera intellettuale ha .carattere professionale quando concorrono:

    - l'elemento soggettivo dell'iscrizione del prestatore in un albo professionale ( es.dottori commercialisti) e
    - quello oggettivo della natura tecnica ed assolutamente esclusiva della attività del professionista (es. contenzioso tributario).

Ai sensi dell'art. 2231 cod. civ. al professionista che abbia esercitato un'attività riservata in via esclusiva ad una determinata categoria con obbligo d'iscrizione ad un albo (es. Medici) ovvero riservata ad una categoria diversa da quella dell'albo nel quale sia iscritto (1) non spetta alcun compenso, neppure in base all'azione generale di arricchimento senza causa (art.2041 c.c.), salva la sua responsabilità per le conseguenze dannose derivate al committente dall'indebita accettazione dell'incarico professionale in relazione al mancato adempimento degli obblighi con esso assunti
Si ripete che l'invalidità dei contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale, per difetto d'iscrizione del professionista all'albo, si riferisce soltanto alle attività che la legge prescrive siano poste in essere esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio professionale, mentre per ogni altra attività, anche se abitualmente svolta da professionisti non iscritti in albi vige in Italia la regola generale della libertà per ogni soggetto, residente o non residente, di svolgere la propria attività lavorativa. (2)
(1) Come nel caso di geometra che abbia espletato attività riservate agli ingegneri ed architetti (Sez. II, sent. n. 286 del 13-01-1984)
(2) Pertanto, nel caso di consulenza legale extragiudiziale svolta in Italia da soggetto, anche straniero, non iscritto all'albo professionale forense, la prestazione contrattuale è pienamente lecita e va retribuita, senza che per il compenso possa applicarsi obbligatoriamente la tariffa professionale. (Sez. II, sent. n. 5906 del 07-07-1987).
La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita. (Sez. III, sent. n. 7359 del 08-08-1997).

4. Obbligo all'idennizzo

Art. 2041. Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona [c.c. 1769] è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [c.c. 2037, 2038].

L'azione di ingiustificato arricchimento viene concessa a chi ha subito una diminuzione patrimoniale ed è considerata norma residuale nel senso che è esperibile unicamente quando al danneggiato non compete una tutela diversa e ulteriore (come nei casi di cui all'Art. 2233 c.c.).
Inoltre richiede che derivi da un fatto lecito e che contemporaneamente comporti l'impoverimento da una parte e l'arricchimento da un'altra.
A norma dell'art. 2231 cod. civ., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita, da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ.
Con riguardo invece all'attività professionale svolta, senza conferimento del relativo incarico, ovvero dietro incarico conferito con provvedimento illegittimo, la circostanza il cliente stesso non solo abbia ritenuto utile ed in concreto utilizzato quell'attività, ma anche espressamente riconosciuto con apposito atto il proprio debito per competenze professionali, implica l'insorgere dell'obbligo di pagamento di tali competenze, nella misura prevista dalle tariffe, anzichè il più limitato obbligo di pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa di cui all'art. 2041. (1)
(1) Qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa, secondo la previsione dell'art. 2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione diretta della tariffa professionale, la quale spiega rilievo solo come parametro di valutazione, oltre che come limite massimo di quella liquidazione.) Sez. II, sent. n. 1890 del 14-03-1983.

5. Interessi e rivalutazione monetaria

Art. 429 c.p.c.. Pronuncia della sentenza.
Nella udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito [cd. rivalutazione monetaria ndr], condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto. Articolo.

5. 1 Natura del debito verso il professionista

Il compenso dovuto ad un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria, da stabilirsi con riferimento al diminuito potere di acquisto della moneta, non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che al suo riguardo possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ. attenendo essa alle somme di danaro dovute per "crediti di lavoro", come specificamente e tassativamente elencati nell'art. 409 cod. proc. civ., fra i quali non rientra la prestazione d'opera non continuativa o non coordinata.(1)
(1)(Cass.civ. Sez. II, sent. n. 148 del 19-01-1985)

    Il diritto del professionista all'onorario costituisce un credito di valuta che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del debitore; esso dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre grava sul professionista l'onere di provare, anche alla stregua di presunzioni semplici, l'ulteriore danno, a norma del comma secondo dell'art. 1224 cod. civ. Tuttavia, al fine della risarcibilità di tale maggior danno, che si assume derivato dalla svalutazione monetaria, l'onere probatorio suddetto non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato "status" professionale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le sue propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo e, quindi, giustificare presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli (ove tempestivamente riscosso).(Cass civ. Sez. II, sent. n. 7667 del 06-09-1994).
La rivalutazione automatica è riconosciuta dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. ai crediti derivanti da rapporti di collaborazione che, pur dando luogo a fattispecie di lavoro autonomo, si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata che presenti analogie con il rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che il rapporto d'opera professionale che non abbia tali caratteristiche, come avviene di regola quando concerna un solo incarico, rimane estraneo alla previsione della norma predetta, sicchè i crediti del professionista non sono soggetti a rivalutazione automatica e la rivalutazione può essere riconosciuta dal giudice solo ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., ove sia dimostrato che il ritardo nel pagamento del corrispettivo abbia provocato un danno maggiore di quello che trova ristoro nella corresponsione degli interessi moratori. Cass civ. Sez. II, sent. n. 3298 del 10-04-1996).

6. Interessi di mora (1)

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Premesso che per 'imprenditore', s'intende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione.
Art. 3. Responsabilità del debitore.
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4 Decorrenza degli interessi moratori.
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; omissis.
Cfr anche art, 1224 c.c. che dispone sui "Danni nelle obbligazioni pecuniarie".
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (c.c. 1277), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (c.c. 820, 1282, 1284), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno (c.c. 1382, 1591) (1). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori .
(1) Vedi, anche, gli artt. 55, n. 2, 56, n. 2, L. camb. ( R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e gli artt. 50, n. 2, e 51, n. 2, L. ass. ( R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.)


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