Il Codice Deontologico
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Legge n.4 2013
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camera dei deputati 1 marzo 2023




Premessa
Il presente codice costituisce il complesso dei doveri cui deve attenersi il tributarista aderente all' Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T , nell'esercizio della libera professione.
La redazione del presente codice è stata elaborata dal Consiglio Direttivo nazionale dell' Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T in esecuzione del compimento ad esso demandato dallo statuto.
Il codice è suscettibile di ulteriori integrazioni in quanto la norma deontologica è condizionata da multiformi aspetti del caso concreto ed è soggetta ad una continua evoluzione. Il codice si compone di due parti: la prima attinente i principi generali e la seconda attinente le norme deontologiche fondamentali, ivi comprese le norme specifiche ed etiche che il tributarista deve rispettare nello svolgimento della propria funzione sociale.

PARTE PRIMA

Condotta, Principi e Doveri Generali

Il ruolo del tributarista è essenzialmente privato anche se le conseguenze del suo operare si manifestano nella sfera del pubblico interesse.
Egli deve esercitare in piena indipendenza ed autonomia, utilizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle vigenti norme, le proprie conoscenze e le capacitĂ  di giudizio che gli derivano dalla preparazione professionale e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e situazioni.
Le prestazioni che egli svolge devono tendere al soddisfacimento degli obiettivi che il cliente intende conseguire, ma deve essere rifiutato qualunque incarico teso a violare la norma di legge o a ledere, in forma fraudolenta, legittimi interessi di terzi.
Nell'esercizio della professione il tributarista deve ispirarsi a principi di massima riservatezza evitando nel modo piĂ¹ assoluto di utilizzare o divulgare notizie o informazioni acquisite nell'ambito o in conseguenza di un incarico.
Egli deve sviluppare al massimo il livello della propria preparazione professionale attraverso un costante processo formativo, avendo quale obiettivo primario la specializzazione nel settore del diritto tributario e delle sue applicazioni e conseguenze nel settore dell'economia, della finanza e del lavoro.


PARTE SECONDA (Norme Deontologiche)

Rapporti tra il tributarista ed il cliente


Art. 1  
Al tributarista si richiedono probitĂ  e decoro nell'esercizio della professione che deve essere improntata a diligenza, correttezza e discrezione verso il cliente.

Art. 2 
Una volta accettato l'incarico, la posizione personale e la situazione patrimoniale del cliente non devono influenzare minimamente la condotta del tributarista.

Art. 3 
Nell'espletamento dell'incarico il tributarista deve evitare di dare al cliente preventive garanzie di successo, mentre deve sempre operare al meglio delle proprie capacitĂ  e conoscenze.

Art. 4 
Il tributarista deve compilare le parcelle in conformitĂ  alla tariffa professionale. La parcella deve essere formulata in modo da consentire al cliente l'individuazione del tipo di presentazione ed il corrispondente onorario conteggiato.

Art. 5 
Nell'espletamento dell'incarico professionale il tributarista avrĂ  cura di puntualizzare al cliente portata e limiti dell'incarico. Nel corso del mandato dovrĂ  dargli spontanei e periodici ragguagli in ordine allo stato della pratica. In ogni caso dovrĂ  sempre fornire con chiarezza tutte le notizie che vengono richieste dal cliente al quale dovrĂ  rendere conto anche delle eventuali somme ricevute in deposito.

Art. 6 
L'esercizio della professione deve essere uniforme a principi di qualitĂ  la maggiore possibile. In tal senso devono essere evitati scadimenti dovuti all'eccessivo lavoro od alla non approfondita conoscenza della specifica materia.
Richiesto un parere, verbale o scritto, il tributarista deve evitare la genericitĂ  della risposta e, pur evidenziando gli elementi di eventuale obiettiva incertezza, deve esprimerlo in termini chiari e privi di ogni ambiguitĂ .

Art. 7 
Il tributarista avrĂ  cura che i propri dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina.

Art. 8 
Il tributarista deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, senza abusi o compiacimenti inopportuni. Egli non deve mai dimenticare che il cliente lo individua e gli affida l'incarico in piena fiducia sulla scorta di valutazioni personali che se non prescindono dal livello di qualificazione certificata, non escludono altri diversi elementi attitudinali dei quali ciascun professionista è portatore.

Art. 9 
Se nell'esercizio della professione il tributarista si trova nella necessitĂ  di dismettere il mandato deve darne comunicazione al cliente motivandone le ragioni della conclusione del rapporto. Egli deve comunque comportarsi in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello stesso.

Rapporti tra il tributarista ed i colleghi


Art. 10  
Al tributarista si richiede senso di solidarietĂ  verso i colleghi.
Egli deve sempre astenersi dall'esprimere apprezzamenti sull'attivitĂ  professionale di un collega.

Art. 11 
Il tributarista deve assumere comportamenti nei confronti dei colleghi, anche se appartenenti ad albi o ruoli o elenchi tali da favorire il dialogo e la collaborazione. L'aspetto competitivo deve essere mantenuto entro i limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti (e contrari alla morale) per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti.
Parimenti non è consentito l'uso di mezzi pubblicitari se non limitatamente a comunicazioni di portata generale che abbiano valore o significato di pubblico interesse.

Art. 12 
Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da altro tributarista egli non puĂ² assumere l'incarico, qualora sia a conoscenza che sussistano pendenze di ordine economico a danno dello stesso e in tale caso subordinare la propria disponibilitĂ  alla preventiva definizione dei rapporti pendenti, nessuno escluso.

Art. 13 
Il tributarista che ricopra cariche pubbliche o comunque svolga funzioni di prestigio deve evitare di utilizzare la propria posizione per procurarsi clientela.

Art. 14 
Il tributarista che intende promuovere azione disciplinare o legale nei confronti di un collega deve darne preventiva comunicazione al Consiglio Nazionale al fine di consentire un tentativo di bonario componimento. Di seguito darĂ  corso alla procedura prevista dallo statuto per quanto attiene gli aspetti associativi o altrimenti per quelli esultanti.

Rapporti tra il tributarista e terzi


Art. 15  
Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura privata che pubblica ed in particolare modo nei contatti e confronti con i funzionari, gli impiegati della Pubblica Amministrazione, il tributarista deve comportarsi con dignitĂ  e cortesia, evitando ogni manifestazione di adulazione o di servilismo.
A tutela dei diritti patrimoniali della controparte il Tributarista dovrĂ  obbligatoriamente contrarre un'idonea polizza assicurativa di responsabilitĂ  civile per i danni che dovesse causare nell'esercizio dell'attivitĂ  professionale.

Rapporti tra il tributarista e l'Associazione


ART. 16
Il tributarista s'impegna a favorire lo spirito associativo ed a non far mancare la propria personale disponibilitĂ  a favore dell'Associazione rispettando ed imponendo l'applicazione dello Statuto e del Regolamento Sociale.