Art. 1 - Requisiti di adesione
Per aderire all'Associazione occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
avere il pieno godimento dei diritti civili;
non essere stato dichiarato fallito, non aver riportato condanne per delitti o reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero non aver riportato condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e comunque condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione;
essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico ovvero di laurea specialistica, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico.
Art. 2 - Modalità di ammissione
L'ammissione all'Associazione in qualità di associato avviene di norma a seguito di esame. Per poter sostenere l'esame il candidato deve avere svolto per un periodo non inferiore a 18 mesi alternativamente:
praticantato professionale nelle materie tributarie/contabili o giuridiche;
una professione, in forma autonoma e con carattere di continuità, a prevalente indirizzo tributario/contabile;
attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, con qualifica comportante l'effettivo esercizio di compiti direttivi e di responsabilità in campo amministrativo e/o contabile, debitamente documentati e certificati;
Tuttavia, l'ammissione potrà avvenire per titoli in deroga al comma n. 1, ad insindacabile giudizio della Commissione di iscrizione:
per coloro che provengono dalla carriera direttiva dell'Amministrazione Finanziaria e/o della Guardia di Finanza;
per coloro che risultano iscritti in albi, ordini, collegi o registri professionali affini all'attività di tributarista;
per coloro che risultano essere stati o essere iscritti nei Ruoli Camerali di cui all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nelle sub categorie ad indirizzo tributario e/o contabile e/o amministrativo e/o fiscale e/o aziendale.
La domanda di ammissione, vistata dalla Sede Provinciale, va da quest'ultima inviata entro 15 giorni alla segreteria della Sede Nazionale. I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
certificato di cittadinanza italiana, ovvero documento attestante che il richiedente ha la cittadinanza in uno Stato della U.E. o in uno Stato in cui esiste trattamento di reciprocità;
copia del certificato del CS1_Titolo di studio posseduto o dell'iscrizione ai ruoli delle Camera di Commercio all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni;
certificato del casellario giudiziario;
certificato di godimento dei diritti civili;
certificato di residenza;
idonea attestazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
documentazione comprovante il versamento della quota associativa e del contributo d'iscrizione.
La documentazione di cui alle lettere "a", "c", "d" ed "e" può essere comprovata anche da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi delle norme vigenti.
Sottoscrivendo la domanda, il richiedente dichiara di aver preso visione dello Statuto della Associazione, del relativo Regolamento e di accettare le norme ivi contenute.
Sulla domanda di ammissione decide un'apposita "Commissione di iscrizione e di esami" che verifica i requisiti, valuta i titoli, sottopone il candidato all'esame e decide in merito alla domanda.
Avverso la decisione di diniego della Commissione può essere proposto ricorso al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
In deroga agli articoli 1 e 2, il Consiglio Direttivo può, con propria delibera motivata, iscrivere all'Associazione personalità di elevato livello culturale, morale e professionale.
L'associato si obbliga a devolvere, preventivamente, qualunque controversia relativa alla propria iscrizione all'Organismo di mediazione ADR MEDILAPET con sede a Roma Via Sergio I, 32 ed iscritto al n. 467 del registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia.
Art. 3 - Quote associative
Le quote associative annuali e l'importo di competenza delle Sedi Provinciali sono determinate, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le quote vengono riscosse entro il 28 febbraio di ogni anno dalla Tesoreria Nazionale che entro i novanta giorni successivi deve comunicare alla Sede Provinciale l'elenco degli associati paganti e trasferire le relative quote di ristorno.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di volta in volta contributi a favore delle Sedi Provinciali di nuova costituzione, di quelle dotate di sede propria o di quelle che svolgano particolari attività di aggiornamento professionale, sentito anche il parere non vincolante del Collegio dei Revisori Contabili.
Art. 4 - Decadenza e riammissione dell'Associato
La decadenza dalla qualità di associato di cui all'art. 7, ultimo comma, dello Statuto è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale che la notifica all'interessato.
Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione, depositando il ricorso presso la segreteria nazionale che ne dà immediata comunicazione al presidente del Collegio.
L'Associato che sospende l'attività per un periodo continuativo superiore a tre anni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 dello Statuto, ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale; l'istanza di riammissione deve essere presentata alla Commissione di iscrizione e di esame che provvede a sottoporre l'istante ad esame.
Decorso il triennio di sospensione dell'attività e fino alla sua eventuale riammissione, l'associato decade da qualsiasi carica ricoperta e non ha diritto di voto.
Art. 5 - Polizza assicurativa
L'Associato è obbligato a sottoscrivere e rinnovare annualmente una adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali.
Sono esonerati dalla sottoscrizione della polizza assicurativa gli associati iscritti ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento e del punto 4), dell'articolo 7 dello Statuto.
Art. 6 - Assemblea degli Associati (Convocazione)
L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.
L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 60 giorni prima della data stabilita. Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell'area riservata, e/o invia agli associati con altre modalità tutti i documenti relativi agli argomenti da discutere in assemblea, fermi restando i diversi termini fissati dall'art. 22 dello Statuto per la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo. Qualora la convocazione abbia per oggetto l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, i bilanci sono pubblicati sull'apposita sezione del sito immediatamente dopo la ratifica.
La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente Nazionale, può essere effettuata per iscritto da almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta e deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno; in tal caso, il Presidente deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
La richiesta di convocazione straordinaria può essere effettuata per iscritto dai Delegati Regionali che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti complessivi attribuiti a tutti i delegati, va indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno; in tal caso, il Presidente deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, vi provvede il Consiglio dei Delegati Regionali il quale, entro quindici giorni, si autoconvoca ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento e entro 30 (trenta) giorni provvede all'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati fissando la data della riunione non oltre i 30 giorni successivi alla data dell'avviso stesso.
Art. 7 - Assemblea degli Associati (Costituzione e funzionamento)
L'Assemblea ordinaria degli Associati è validamente costituita: in prima convocazione quando è presente la
maggioranza assoluta degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale; in seconda convocazione,
con qualsiasi numero.
L'Assemblea straordinaria degli Associati è validamente costituita: in prima convocazione, quando sono
presenti i 2/3 (due terzi) degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale; in seconda
convocazione, con qualsiasi numero.
Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dagli
iscritti.
L'Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in seconda
convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.
I lavori assembleari sono aperti dal Presidente Nazionale con la relazione sull'andamento dell'Associazione. Di
seguito, il Presidente dell'Assemblea da' lettura dell'ordine del giorno e ne regola il funzionamento.
Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'Assemblea, avvengono per alzata di mano, con
controprova qualora non vi sia larga maggioranza. Le votazioni che riguardano le persone possono svolgersi a
scrutinio segreto.
I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la Sede Nazionale per la
consultazione da parte degli Associati.
Qualora il Consiglio Direttivo deliberi forme diverse di votazione, compreso il voto elettronico purché nel
rispetto della certezza dell’identificazione dell’associato votante così come previsto dall'art. 22 dello Statuto,
dovrà contestualmente nominare un'apposita commissione che ne stabilirà le modalità di attuazione.
Art. 8 - Incompatibilità
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, sono incompatibili tra loro le seguenti cariche:
componente del consiglio direttivo nazionale;
componente del collegio sindacale;
componente del collegio dei probiviri;
delegato regionale.
Art. 9 - Assemblea Regionale degli Associati (Convocazione)
L'Assemblea regionale degli Associati è convocata dal Delegato regionale che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.
L'avviso di convocazione, predisposto dal Delegato Regionale, deve essere diramato a tutti gli Associati della regione, per il tramite dei presidenti provinciali, a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data stabilita.
Entro tale termine il Delegato Regionale pubblica sul sito, nell'area riservata, e/o invia agli associati, con altre modalità per il tramite dei Presidenti provinciali,tutti i documenti relativi agli argomenti da discutere in assemblea.
La richiesta di convocazione, indirizzata al Delegato regionale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Delegato Regionale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il delegato regionale non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea regionale provvede il Presidente nazionale entro 15 (quindici) giorni, fissandola entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'avviso stesso.
Le spese, debitamente documentate, sono poste a carico dell'apposito fondo regionale previsto nel bilancio preventivo.
Art. 10 - Assemblea regionale degli associati (Costituzione e funzionamento)
Le Assemblee regionali degli associati ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono validamente costituite: in prima
convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta degli Associati della regione in regola con il
pagamento della quota annuale; in seconda convocazione, con qualsiasi numero. E’ ammesso il voto
elettronico. L'Assemblea è aperta dal Delegato Regionale il quale, verificata la validità della riunione in prima o
in seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'assemblea ed il
Segretario.
Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dell'ordine del giorno e ne disciplina il funzionamento.
L'Assemblea decide a maggioranza semplice dei voti espressi dagli iscritti; le votazioni, salvo diversa scelta
dell'assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza.
Entro 30 giorni dalla deliberazione il presidente dell'assemblea trasmette l'originale del verbale alla segreteria
della sede nazionale.
I verbali dell'Assemblea Regionale degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la segreteria della
Sede Nazionale per la consultazione da parte degli Associati.
Art. 11 - Elezione, decadenza e revoca del Delegato Regionale
Chi intende candidarsi a Delegato Regionale presenta all'assemblea la propria relazione programmatica.
Il Delegato Regionale decade nei seguenti casi:
perdita della qualità di associato;
iscrizione, successiva alla elezione, in albi, ordini, collegi o associazioni similari, ad esclusione dell'iscrizione al registro dei revisori contabili;
cessazione o sospensione dell'attività professionale;
elezione e/o nomina in altre cariche nazionali, di cui all'art. 8 del Regolamento;
altre cause previste dallo Statuto.
Si applica alla decadenza la previsione dell'articolo 4 del Regolamento.
La revoca del delegato regionale può avvenire:
per provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero del Collegio dei Probiviri ai sensi degli articoli 15 e 26 dello Statuto;
per delibera dell'assemblea degli associati regionali convocata su richiesta di almeno 1/5 degli associati della regione da indirizzare al Delegato regionale e per conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Delegato regionale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta fissa la data dell'assemblea non oltre i successivi 30 giorni. In caso di inottemperanza da parte del Delegato regionale vi provvede il Consiglio Direttivo Nazionale negli stessi termini.
Art. 12 - Consiglio dei Delegati Regionali (Convocazione)
Il Consiglio dei Delegati Regionali, nella prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nomina il Referente ed il Supplente a maggioranza semplice dei voti spettanti a ciascun delegato.
Il Consiglio dei Delegati Regionali è convocato dal Referente che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica a tutti i Delegati Regionali almeno otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
Entro tale termine il Referente invia ai Delegati Regionali copia di tutti i documenti relativi agli argomenti da discutere in Assemblea.
Soltanto in caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita per il Consiglio.
La convocazione può avvenire anche con richiesta scritta diretta al Referente, di un numero di Delegati Regionali che rappresentino almeno 1/5 dei voti complessivi, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso il Referente deve fissare la data dell'Assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il Referente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo alla convocazione, il Consiglio dei Delegati Regionali provvederà all'autoconvocazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, inviandone copia al Referente.
Nell'impossibilità di partecipare alla riunione, il Delegato Regionale ne dà tempestiva comunicazione al Delegato supplente.
Il Delegato Regionale riceve copia del verbale della riunione del Consiglio nei successivi 15 giorni a cura del Referente, e la trasmette per conoscenza ai Presidenti provinciali della regione, nei successivi quindici giorni.
Il referente potrà convocare organi o membri di organi nazionali o richiedere copia di documentazione qualora se ne ravvisi l'utilità e/o la necessità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Art. 13 - Consiglio dei Delegati Regionali (Costituzione e funzionamento)
Il Consiglio dei Delegati Regionali è validamente costituito, in prima convocazione, quando è presente un numero di Delegati Regionali che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) dei voti complessivi; in seconda convocazione con qualsiasi numero.
Il Consiglio dei Delegati Regionali è aperto dal Referente, il quale, verificata la validità della riunione in prima od in seconda convocazione, chiede la nomina del Segretario verbalizzante e successivamente, senza alcuna altra formalità, da' inizio ai lavori.
Le votazioni, salvo diversa scelta del Consiglio, avvengono per alzata di mano con controprova qualora non vi sia votazione a larga maggioranza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti. Per ogni Consiglio deve essere redatto un verbale, da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio dei Delegati Regionali che verrà depositato presso la Segreteria della Sede Nazionale a disposizione degli associati.
Art. 14 - Consiglio Direttivo Nazionale
l Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 2 (due) mesi ed in via straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.
L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l 'ora e l'ordine del giorno.
In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno. Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le modalità previste dal comma precedente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi dal Consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine del giorno.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.
Qualora un componente, di nomina presidenziale, si dimetta o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza e provvedere ad una nuova nomina, scegliendo il sostituto tra gli associati.
Nel caso di dimissione o revoca di un Consigliere eletto dall'Assemblea, subentra il primo dei non eletti.
Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo.
Ai fini della revoca prevista dall'ultimo alinea dell'art.15 dello Statuto, il Consiglio Direttivo invia un'apposita lettera di contestazione all'interessato, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni e sempre che non le accolga decidendo di non procedere, il Consiglio Direttivo, sentita la Commissione deontologica, adotta il provvedimento di revoca avverso il quale l'interessato può proporre reclamo mediante ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla comunicazione.
Dopo che il provvedimento di revoca è divenuto definitivo l'interessato deve, entro 15 giorni, consegnare tutta la documentazione in suo possesso al Consiglio Direttivo Nazionale, dietro stesura di apposito verbale di consegna.
Art. 15 - Commissioni
Le commissioni di cui all'art. 15 dello statuto sono formate da un numero massimo di tre componenti. Tuttavia per particolari esigenze, opportunamente relazionate e motivate, il presidente della commissione potrà chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale l'allargamento del numero dei componenti.
La Commissione, a maggioranza dei componenti, può adottare il proprio regolamento di funzionamento, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili (Convocazione e funzionamento)
Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato dal suo Presidente almeno ogni 90 giorni. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.
Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, depositati presso la sede nazionale, da inserire nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili.
Art. 17 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri svolge il proprio mandato in piena autonomia con le più ampie facoltà di indagine e ricognizione.
Il collegio dei probiviri viene convocato dal presidente entro 10 giorni dal ricevimento di controversie cui viene investito ai sensi dello Statuto;il termine della riunione viene fissato, nell'avviso di convocazione, in una data non superiore a 30 giorni.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio.
Il collegio decide a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, si decide in senso favorevole al ricorrente.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, viene notificato alle parti nei 15 giorni successivi e depositato presso la Sede nazionale.
Il componente il collegio decade dopo 2 assenze non giustificate. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
Il Collegio, su convocazione del presidente ed a maggioranza dei componenti, emana il proprio regolamento di funzionamento.
Il Collegio può riunirsi, su convocazione del presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.
Art. 18 - Rimborsi ed indennità
I rimborsi e le indennità di cui all'art. 24 dello Statuto sono deliberati dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo nazionale.
Art. 19 - Sedi Provinciali
Le Sedi Provinciali sono le strutture alle quali risultano iscritti almeno tre associati.
Sono organi delle Sedi Provinciali:
l'Assemblea degli Associati Provinciali;
il Consiglio Direttivo Provinciale;
il Collegio dei Revisori.
Le strutture alle quali risultano iscritti non più di dieci Associati, sono rette da un Presidente che svolge le funzioni del Consiglio direttivo; in esse non è obbligatorio il Collegio dei revisori.
Art. 20 - Assemblea provinciale degli Associati (Convocazione)
L'Assemblea provinciale degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.
L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell'area riservata, e/o invia agli associati con altre modalità tutti i documenti relativi agli argomenti da discutere in assemblea.
La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente provinciale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente provinciale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il Presidente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, provvede il Delegato Regionale fissando la data della riunione non oltre i 30 giorni successivi.
Art. 21 - Assemblea degli Associati Provinciali (Costituzione e funzionamento)
L'Assemblea provinciale degli associati è validamente costituita: in prima convocazione, quando è presente la
maggioranza assoluta degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale; in seconda convocazione,
con qualsiasi numero.
Le deliberazioni degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dagli iscritti.
L'Assemblea è aperta dal Presidente provinciale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in
seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'assemblea ed il
Segretario.
Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'assemblea, avvengono per alzata di mano, con
controprova qualora non vi sia larga maggioranza.
Entro 30 giorni dalla deliberazione il presidente dell'assemblea trasmette copia del verbale alla sede nazionale.
I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la Sede provinciale per la
consultazione da parte degli Associati.
Art. 22 - Consiglio Direttivo provinciale
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 mesi ed in via straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.
L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l 'ora e l'ordine del giorno.
In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno. Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le modalità previste dal comma precedente. Il Consiglio si intende comunque validamente costituito e atto a deliberare, pur in assenza di formale convocazione, con la presenza della totalità dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi dal consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine del giorno.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.
Qualora un componente, di nomina presidenziale, si dimetta o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza e provvedere ad una nuova nomina, scegliendo il sostituto tra gli associati.
Nel caso di dimissione o revoca di un Consigliere eletto dall'Assemblea, subentra il primo dei non eletti.
Qualora il Presidente dimissionario non provveda alla convocazione, il Presidente Nazionale, su richiesta del Delegato Regionale, nomina un Commissario.
Il Commissario nominato, che avocherà a sè tutte le funzioni del Presidente e del Consiglio Direttivo Provinciale, resterà in carica fino ad un massimo di 4 (quattro) mesi, entro i quali dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti per la nomina del nuovo Presidente.
Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Collegio Provinciale dei Revisori
Per quanto riguarda le norme sul Collegio Provinciale dei Revisori, si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
In deroga a quanto precedentemente previsto:
il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori può essere un Associato di un'altra provincia;
nelle Sedi Provinciali con un numero di Associati inferiori a 50 (cinquanta) le funzioni abitualmente svolte dal Collegio dei Revisori possono essere ricoperte da un solo componente, anche di un'altra provincia.
Art. 24 - Azioni disciplinari
Per l'adozione di qualsiasi decisione, ai sensi dell'articolo n. 28 dello Statuto, gli organi competenti devono attenersi allo specifico codice etico-deontologico e relativo mansionario emanati dall'Associazione.
L'organo competente, secondo la gravità del caso, e con riferimento a quanto previsto dal codice etico-deontologico, potrà emettere uno dei seguenti provvedimenti:
richiamo;
biasimo;
sospensione dall'esercizio di cariche e/o diritti associativi per un periodo non superiore a 180 giorni;
espulsione.
Art. 25 - Disposizioni transitorie
Gli organi associativi provinciali attualmente in carica, decadono alla scadenza del termine stabilito dallo Statuto vigente alla data di elezione.
Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento il delegato regionale uscente o decaduto deve convocare l'assemblea regionale per l'elezione del nuovo delegato.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, il mandato del Delegato Regionale eletto ai sensi dell'art. 10 scade il 31 dicembre 2008.
Sono fatti salvi i requisiti di iscrizione acquisiti fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Gli associati iscritti come inattivi alla data del 18.11.2004, sono da ritenersi associati dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con obbligo di adeguamento alle norme dell'art. 5 entro 120 giorni.
In caso di mancato svolgimento dell'attività l'Associato dovrà far pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale entro 120 giorni, idonea autocertificazione attestante lo stato di inattività.
Rimangono invariati tutti gli altri obblighi.
Art. 26 - Disposizioni finali
Il rinnovo delle cariche elettive regionali deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del mandato.
Agli effetti del presente regolamento tutti i termini ricadenti nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre si intendono sospesi.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.